ALLA COMMISSIONE NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Esposto/segnalazione

I sottoscritti Ivan Cantamessi, nato a Reggio Emilia il 9 giugno 1981, residente in via Vincenzo Monti 14 a Reggio Emilia (RE) in qualità di consigliere comunale di Reggio Emilia per il Movimento 5 Stelle e Maria Edera Spadoni, nata a Reggio Emilia il 28 luglio 1979, residente in via Roma 25 a Reggio milia (RE), in qualità di deputata alla Camera del Movimento 5 Stelle,

ESPONGONO QUANTO SEGUE:

1) con il presente esposto-segnalazione si intende sottoporre all’attenzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione i fatti di seguito riportati, allo scopo di consentire la verifica dell’eventuale sussistenza di responsabilità connesse alla violazione di disposizioni di legge che disciplinano la corretta gestione delle risorse pubbliche.

2) I rapporti tra Comune di Reggio Emilia e la “Dimora d’Abramo Cooperativa Sociale” e di solidarietà Soc. Coop. Va. a R.L. alla quale è stato affidato direttamente tramite determina dirigenziale 113/2014 del 21/0/2014 la gestione del progetto SPRAR per il triennio 2014/2016 per l’accoglienza dei profughi richiedenti asilo.

3) Il progetto SPRAR ha un corrispettivo massimo presunto che ammonta a € 1.065.189,03 per l’intera durata della convenzione triennale (€ 355.063,01 annui) IVA esente e, nonostante questi importi è stato fatto un affidamento diretto anziché procedere ad un bando di gara pubblico.

4) Oltre a quanto previsto come finanziamento da parte Ministeriale, il Comune di Reggio dovrà contribuire al progetto con una quota di cofinanziamento del 20,33% pari a 216.552,93 €.

5) Il Comune di Reggio Emilia mette inoltre a disposizione a titolo gratuito diversi alloggi di proprietà della stessa Amministrazione Comunale.

6) Due dei soci della cooperativa Dimora d’Abramo, e nello specifico don Daniele Simonazzi e don Eugenio Morlini hanno votato contro il bilancio 2014 della cooperativa in quanto la cooperativa ha provveduto a spartire tra i soci della medesima i profitti dell’anno 2014, nonostante nell’oggetto sociale della cooperativa depositato alla CCIAA sia riportato che si propone di svolgere un’attività “organizzata e senza fini di lucro”, profitti derivanti dall’attività di accoglienza dei profughi.

7) Come Autorità Nazionale Anticorruzione avete già analizzato diverse casi analoghi e nello specifico avete riscontrato la violazione della normativa vigente e nello specifico dell’art. 27 del D. Lgs. 163/2006 e di quanto riportato all’Allegato II B della medesima legge ed in particolare nei casi:

  1. Comunicazione A.N.A.C. del 23/06/2015 con protocollo 0079909 inoltrata al comune di Ferrara nei confronti del Comune stesso e della Cooperativa Camelot e in cui l’Autorità stessa scrive che “…Ciò in quanto I‘esistenza di uno stato emergenziale ed il conferimento di specifiche deroghe alla vigente normativa in materia di contratti pubblici non può, comunque, ritenersi tale da giustificare un affidamento diretto in assenza di uno dei necessari presupposti previsti dalla normativa nazionale (attualmente fissati dall’art. 57 del codice dei contratti) e comunitaria, residuando, in ogni caso, la prescrizione generale che impone I ‘esercizio delle deroghe commissariali nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, richiamati dall’art. 2 del codice dei contratti (libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità). ;
  2. Delibera dell’A.N.A.C. numero CP- 7 del 30 settembre 2014 nei confronti del Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) il quale aveva proceduto all’affidamento diretto della gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti protezione internazionale – Progetto S.P.R.A.R. . Nelle considerazioni finali del consiglio si legge che “…ritiene che l’aggiudicazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale alla cooperativa sociale Nostra Signora di Gulfi da parte del Comune di Chiaramonte Gulfi sia avvenuto in difformità dalle norme che regolano l’affidamento dei servizi sociali di cui all’Allegato II B dell’art. 27 del d.lgs. n. 163/2006;

ritiene, dunque, che l’individuazione di un soggetto privato cui affidare lo svolgimento dei servizi in discussione, laddove sia previsto l’utilizzo di risorse pubbliche, debba essere effettuata, anche nell’ambito dei progetti SPRAR, mediante il ricorso ad un confronto concorrenziale nel rispetto dei principi generali di cui al citato art. 27;…”.

TUTTO CIO’ ESPOSTO

CHIEDIAMO

che l’Associazione Nazionale Anticorruzione, con la propria funzione e capacità di controllo e vigilanza, verifichi l’effettiva violazione della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs 163/2006 da parte della Giunta di Reggio Emilia in merito all’affidamento diretto del Progetto SPRAR, ne dia relazione al Parlamento e agli enti pubblici coinvolti come previsto dalla legge stessa, e prenda ogni provvedimento di legge e del caso di sua competenza.

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Allegati menzionati:

  1. Determina dirigenziale 113/2014 del 21/0/2014;
  2. Comunicazione dell’A.N.A.C. del 23/06/2015 con protocollo 0079909 inoltrata al comune di Ferrara;
  3. Delibera dell’A.N.A.C. numero CP- 7 del 30 settembre 2014 nei confronti del Comune di Chiaramonte Gulfi (RG);
  4. Visura camerale della cooperativa Dimora d’Abramo
  5. Articolo del 25/08/2015 del Resto del Carlino di Reggio Emilia;

Reggio Emilia, lì 26/08/2015